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LEGGE 24 febbraio 2005, n.34
(GU n. 61 del 15-3-2005)
Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Ordine dei dottori commercialisti e l'Ordine dei ragionieri
e periti commerciali sono unificati nell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili presso il quale e'
istituito l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
Art. 2.
1. All'unificazione di cui all'articolo 1 si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto
legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo
schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto
legislativo puo' essere comunque emanato.
Art. 3.
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono
definiti:
a) le modalita' per la costituzione del Consiglio nazionale
e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la
relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalita'
e rappresentativita', assicurando comunque alla componente
della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine
del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero
minimo di rappresentanti non inferiore alla meta' e l'elettorato
passivo per la nomina del presidente;
b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonche'
i titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati
in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono
requisiti di ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173;
c) l'istituzione di due sezioni dell'Albo, rispettivamente
riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);
d) l'ambito delle attivita' oggetto della professione ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.
1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione
specifica di attivita' agli iscritti nella sezione riservata
ai laureati specialistici e agli iscritti nell'altra sezione.
E' consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti
nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici,
che presentino profili di interesse pubblico generale, nel
rispetto del principio della liberta' di concorrenza e fatte
salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a
professionisti iscritti ad altri albi. Sono fatte salve, altresi',
le attivita' di natura privatistica gia' consentite dalla
legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali
tenuti dalla pubblica amministrazione;
e) le prove degli esami di Stato per l'iscrizione alle sezioni
dell'Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d),
con previsione della possibilita' di svolgimento del tirocinio
durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una
delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso
realizzato sulla base di convenzioni tra universita' e ordini
locali;
f) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nella
sezione dell'Albo riservata ai laureati specialistici degli
attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo
professionale di «ragioniere commercialista»,
con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell'anzianita'
di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale
e dell'ordine o collegio di provenienza;
g) la protezione dei titoli professionali di «dottore
commercialista», di «ragioniere commercialista»
e di «esperto contabile», nonche' del termine
abbreviato di «commercialista», utilizzabile soltanto
dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati
specialistici;
h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di
nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali
organismi dirigenti di cui all'articolo 6, le maggioranze
e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori
commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;
i) le norme transitorie che definiscono le modalita', le procedure
e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali
dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo
altresi' l'ambito territoriale degli ordini locali e le procedure
per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.
Art. 4.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa
dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione,
sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti
del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto
dei principi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni, previa adozione di progetti di
unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate
sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni
patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche
e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione
che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino
effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali
previsti a normativa vigente;
b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio
del pro rata, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio
di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;
c) adeguamento delle normative legislative, gia' applicabili
alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse
definito;
d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati
alla unificazione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere
ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso
il termine di cui al secondo periodo senza che le commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 5.
1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia,
sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che
le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto ad osservare
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili
rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione
centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per
l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall'articolo
3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo
III del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza
ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione
dal registro dei revisori contabili.
Art. 6.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il
Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali
degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge;
b) prevedere la facolta' per i consigli locali prorogati di
indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato,
fermo restando che gli organi cosi' eletti decadranno comunque
alla data di cui alla lettera a).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3744):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli), dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (Moratti)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni)
il 5 marzo 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente
il 20 marzo 2003, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII,
XI, XIV.
Esaminato dalla II commissione il 1°-2 e 8 aprile 2003;
3-24 e 26 giugno 2003; 9 settembre 2003.
Esaminato in aula il 29 settembre 2003 e approvato il 30 settembre
2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2516):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente
il 23 ottobre 2003, con pareri delle commissioni 1ª,
5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione l'11-16 marzo 2004; 7-29
aprile 2004; 28 settembre 2004.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2004; 2 e 9 novembre 2004
ed approvato con modificazioni, il 18 gennaio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 3744-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 20 gennaio 2005 con parere delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla II commissione il 27 gennaio 2005; 1°
e 2 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 7 febbraio 2005 ed approvato l'8 febbraio
2005.
__________________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo).
- 1.-94. (Omissis).
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con
esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli
atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri
generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale
e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali
il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da
96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente
comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati
per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva
del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita'
dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi
qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e
della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione
di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta
o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2,
3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli
di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza
di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento
scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire
la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane,
in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari
di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca,
anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno
2002, n. 107 (Disposizioni urgenti in materia di accesso alle
professioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 173:
«Art. 3. - 1. Fino al riordino delle professioni di
dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale,
hanno titolo per l'iscrizione nel registro dei praticanti
per l'esercizio della professione di dottore commercialista,
di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla
legge 17 febbraio 1992, n. 206, e per l'iscrizione nel registro
dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere
e perito commerciale, di cui all'art. 31, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068,
e successive modificazioni, coloro che sono in possesso del
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe
delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero
nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali, nonche' coloro che sono in possesso del
diploma di laurea nelle classi 17, classe delle lauree in
scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe
delle lauree in scienze economiche.
2. All'iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma
1 hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea
rilasciata dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, per
coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea e laurea
specialistica di cui ai commi 1 e 2, non e' richiesto il requisito
del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale
previsto dall'art. 31, comma 1, lettera f), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, cosi'
come modificato dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183.
3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per
l'esercizio delle professioni di cui al comma 1 e' stabilita
in tre anni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1067, reca: «Ordinamento della professione di dottore
commercialista».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1068, reca: «Ordinamento della professione di ragioniere
e perito commerciale.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2498 del codice civile:
«Art. 2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). - Con
la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali
dell'ente che ha effettuato la trasformazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537):
«Art. 3 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sulle associazioni
o fondazioni di cui all'art. 1 e' esercitata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro,
nonche' dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad
esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi
dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere
assicurata la presenza di rappresentanti delle predette amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di
cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni
o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre
che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti
vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione
generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base
delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva
nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
intesa con i Ministeri di cui al comma 1, puo' formulare motivati
rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le
note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta
degli investimenti cosi' come sono indicati in ogni bilancio
preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali.
Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma
1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di
amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva.
I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi
entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta
giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di
cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo
diventa esecutivo.
4. All'atto della trasformazione in associazione o fondazione
dell'ente privatizzato, continuera' ad operare la disciplina
della contribuzione previdenziale prevista in materia dai
singoli ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla
gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare
la legalita' e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.».
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare):
«Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale
e previdenziale). - 1.-11. (Omissis).
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio
in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
predetto decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive
gestioni e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore
a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto
disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono
adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro
rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti.
Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo
di riferimento per la determinazione della base pensionabile
e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art.
1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri
enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.
1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri
enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo
definito ai sensi della presente legge.».
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, reca:
«Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99, reca: «Regolamento recante norme concernenti
le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile.».
- Il titolo I del citato decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99, reca: «Disposizioni generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88:
«Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro).
- 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente
l'esame per l'iscrizione nel registro.
2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche
un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un
diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati
al compimento di un ciclo di studi della durata minima di
tre anni;
b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio
triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio
e consolidati.
3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono
il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario
pubblico abilitato al controllo legale dei conti.».
- Il titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99, reca: «Esame per l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.».
21/03/2005 La redazione di gratisonline.biz
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