Il riciclaggio di denaro sporco, introdotto nella nostra
legislazione penale nel lontano 1978 (1), ha avuto il merito
di codificare e punire un comportamento illecito vecchio quanto
il mondo.
La detenzione, la sostituzione, il trasferimento di risorse
provenienti da un’attività illecita, ovvero il
frapporre ostacolo ad una indagine di polizia giudiziaria,
da parte di soggetto estraneo alla commissione del reato presupposto
(oggi riferibile a tutti i delitti non colposi), integra la
rilevanza penale che qui ci occupa, sovente punita, addirittura,
con una sanzione penale superiore a quella prevista per l’originario
illecito.
(1)
Codice Penale
LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare.
TITOLO XIII
Dei delitti contro il patrimonio.
CAPO II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.
Art. 648-bis
(1) Riciclaggio.
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032
euro a 15.493 euro (2).
[II]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è
commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[III]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni
o le altre utilità provengono da delitto per il quale
è stabilita la pena della reclusione inferiore nel
massimo a cinque anni.
[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 9 agosto
1993, n. 328. L'originario art. 648-bis, introdotto dall'art.
3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. nella l. 18 maggio 1978,
n. 191, era così formulato: «Art. 648-bis. (Sostituzione
di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione
aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). --
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti
o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai
delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di
sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro danaro
o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad
assicurarsi il profitto del reato, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire
un milione a venti milioni. -- Si applica l'ultimo comma dell'articolo
precedente». In precedenza, l'articolo era stato sostituito
dall'art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55, secondo la seguente
formulazione: «(Riciclaggio). -- Fuori dei casi di concorso
nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità
provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione,
aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione,
o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o
altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della
loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire
due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale. -- Si applica l'ultimo comma dell'articolo
648».
(2) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso
da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l.
31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o
altre utilità di non giustificata provenienza, nel
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta,
v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif.,
in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20
giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994,
n. 501.
(2) RICICLAGGIO
DA EVASIONE FISCALE (pubblicato da Altalex, Civile, Informazione
Finanziaria, Calshop, Diritto bancario, Tidona etc)
(3) LO SFORZO DI APPARIRE
UN BILANCIO TRASPARENTE (pubblicato dagli stessi siti)
(4) TECNICHE DI CONTRASTO AL
RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO (Corso su CD
ROM, pubblicato e promosso dagli stessi siti)
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