Riscossione dei crediti tramite concessionari: le recenti
modifiche legislative
Circolare INPS 06.05.2005 n° 64
L'INPS con la circolare n. 64 del 6 maggio 2005 ha illustrato
le modifiche legislative riguardanti il sistema della riscossione
dei crediti a seguito dell'approvazione del decreto taglia-deficit.
INPS
CIRCOLARE N. 64 del 06.05.2005
OGGETTO: Modifiche legislative riguardanti il sistema della
riscossione dei crediti tramine Concessionari. Decreto Legge
29 novembre 2004, N. 282 (C.D. DECRETO TAGLIA-DEFICIT). Legge
30 dicembre 2004, N. 311 (FINANZIARIA PER L’ANNO 2005).
SOMMARIO: Con la presente circolare si riassumono le recenti
modificazioni ed integrazioni legislative introdotte al sistema
della riscossione dei crediti tramite concessionari
PREMESSA
Il sistema della riscossione dei crediti tramite concessionari
ha di recente assistito ad un proliferare di norme che, in
parte, ne hanno modificato l’assetto.
A tale proposito si segnalano le modificazioni e le integrazioni
intervenute al D.Lgs. n° 46/99 e al D.Lgs n° 112/99
raggruppate in considerazione delle diverse disposizioni legislative
che le hanno introdotte.
Decreto legge 29 novembre 2004 n. 282 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (c.d. decreto
taglia-deficit) pubblicato in G.U. n. 280 del 29 novembre
2004 e convertito in legge 27 dicembre 2004 n. 307 pubblicata
in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004.
L’art. 19, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n° 112/99
ha stabilito che i concessionari, dopo aver espletato le procedure
esecutive per il recupero dei crediti iscritti a ruolo, debbono
inviare agli Enti impositori, nel rispetto del termine triennale
dalla data di consegna del ruolo, la richiesta, anche telematica,
di discarico delle quote inesigibili; infatti, tra le cause
della perdita di tale diritto, viene indicata l’omessa
presentazione di tale comunicazione entro il termine sopra
fissato.
In deroga a quanto sopra, il decreto legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito con modificazioni nella legge n° 307/2004,
ha ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle
comunicazioni di inesigibilità,termineche, d’altra
parte, era stato già differito in base all’art.
59, comma 4-quater, del D.Lgs. n° 112/99, al 1° ottobre
2004 limitatamente a tutti i ruoli consegnati al concessionario
entro il 30 settembre 2001.
Ciò premesso, si segnala che l’art. 1 del decreto
legge n. 282/2004 ha apportato le seguenti e testuali modificazioni
ed integrazioni all’art. 59 del decreto legislativo
n° 112/99:
- viene abrogata, per esigenze di coordinamento del testo
legislativo, la lettera d) del comma 4-ter, che fissava, per
i soli ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999, il
termine ultimo di presentazione della comunicazione di inesigibilità
al 1° ottobre 2004;
- il comma 4-quater viene integralmente sostituito e viene
stabilito che la comunicazione di inesigibilità, per
tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, deve esser
presentata entro il 30 settembre 2005;
- dopo il comma 4-quater viene aggiunto il comma 4-quinquies
che prevede che il termine di cui all’art. 19, comma
3, del D. Lgs. 112/99, cioè il triennio entro il quale
gli uffici debbono esaminare le quote inesigibili, decorre,
per tutti i ruoli consegnati al concessionario fino al 31
dicembre 2002, dal 1° ottobre 2005.
Al riguardo si osserva che:
- il nuovo termine del 30 settembre 2005 entro il quale trasmettere
la comunicazione di inesigibilità, limitatamente ai
ruoli consegnati ai concessionari fino a tutto dicembre 2002,
è stato previsto a sanatoria di una situazione pregressa,
tenuto conto della complessità dei dati da inviare
a tutti gli Enti impositori;
- il termine di decorrenza dell’esame da parte delle
Sedi delle domande di discarico delle quote inesigibili relativi
ai ruoli consegnati fino a dicembre 2002 è il 1°
ottobre 2005 ;
- rimane fermo il termine triennale per l’invio delle
comunicazioni di inesigibilità per tutti i ruoli consegnati
ai concessionari a partire dal mese di gennaio 2003 la cui
scadenza naturale è, quindi, il mese di gennaio 2006
e così via.
- rimane invariato per gli uffici il termine triennale ordinario
per l’esame delle quote inesigibili relativamente a
tutti i ruoli consegnati a partire da gennaio 2003.
Analisi e verifica richieste di discarico per quote inesigibili
Le informazioni trasmesse dai concessionari, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs n° 112/99, riguardano tutta l’attività
di recupero dei crediti espletata dagli stessi, a partire
dalla notifica della cartella (cioè dalla data di notifica
e dall’esito della stessa) fino alle procedure cautelari
(fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca) ed esecutive
(pignoramenti mobiliari ed immobiliari) nei confronti dei
contribuenti che non hanno pagato la cartella nei termini
previsti.
Poiché, ai fini del discarico delle quote inesigibili,
tali informazioni dovranno essere valutate dalle singole Sedi
sulla base delle norme stabilite in materia di riscossione
tramite ruoli (i più volte citati D. Lgs n° 46/99;
D. Lgs n° 112/99) nonché sulla base delle norme
del codice civile e di procedura civile, si segnala a tale
riguardo che, in relazione alle richieste già pervenute
telematicamente da tutte le concessioni, è già
in corso una intensa attività di ricezione e memorizzazione
dei dati su apposite tabelle e una incisiva valutazione amministrativa
degli stessi, stante il fatto che la verifica delle attività
dei concessionari con l’accoglimento o il diniego di
discarico rappresenta sicuramente un’attività
del tutto nuova e di notevole portata per tutte le implicazioni
di carattere amministrativo e contabile.
A seguito di questa verifica preliminare ad ampio raggio,
verranno delineate le linee programmatiche e metodologiche
nonché predisposte apposite procedure per effettuare
i controlli previsti sia dall’art. 19 del D. Lgs n°
112/99 che dai contratti di cessione.
Infatti, tali procedure permetteranno di gestire in modo automatizzato
tutte la fasi di valutazione delle informazioni ricevute fino
all’accoglimento delle richieste di discarico nonché
consentiranno di curare le varie fasi del contenzioso in caso
di diniego dello stesso.
Richiesta pagamento spese procedure esecutive
Con la comunicazione di inesigibilità i concessionari
richiedono anche il pagamento delle spese esecutive sostenute
nell’espletamento delle loro attività (vedi messaggio
di questa Direzione Centrale n° 122 del 25 luglio 2001).
Con la procedura sulle quote inesigibili verrà implementata
anche la procedura per il pagamento delle spese esecutive
sia per quelle sostenute in sede di recupero dei crediti sia
per quelle relative alle partite oggetto di sgravio.
Le attuali richieste cartacee avanzate dai concessionari al
momento non dovranno essere valutate.
Eventuali richieste di pagamento riferite a problematiche
diverse dallo sgravio e dalle quote inesigibili dovranno essere
portate a conoscenza della Direzione Generale per le valutazioni
di competenza.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (Finanziaria per l’anno
2005) pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 192/L alla G.U.
n. 306 del 31 dicembre 2004.
I commi dell’art. 1 che vanno dal 415 al 427 dettano
significative disposizioni riguardanti i concessionari della
riscossione.Di seguito vengono testualmente riportate e commentate
le norme che sono anche di competenza degli Enti previdenziali
e quindi dell’Istituto.
Proroga della durata delle attuali concessioni al 31 dicembre
2006
comma 427 - La durata delle concessioni del servizio nazionale
della riscossione e degli incarichi di commissario governativo,
delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata
al 31 dicembre 2006.
Con questa norma viene prorogata al 31 dicembre 2006 la scadenza
del contratto decennale di riscossione stipulato dai concessionari
con il Ministero del Tesoro e delle Finanze nell’anno
1995 ed in scadenza a dicembre 2004.
La proroga delle concessioni, mentre consente di portare avanti
e quindi di approfondire con maggiore attenzione il progetto
di riforma della riscossione coattiva, ha spostato immediatamente
l’attenzione sulla necessità di prolungare per
lo stesso periodo le garanzie a suo tempo prestate dai concessionari
in relazione alle obbligazioni del rapporto concessorio.
A tale riguardo l’Agenzia delle Entrate ha già
interessato le concessioni per la presentazione delle appendici
integrative alle preesistenti garanzie o, in alternativa,
per la presentazione, con una delle modalità previste
dall’art. 28 del d. lgs. n. 112/99, di una nuova garanzia
sostitutiva della precedente.
Legittimazione del concessionario a promuovere azioni cautelari
e conservative a tutela degli interessi del creditore (art.
49 D.P.R. n. 602/73 e art. 19, comma4, d. lgs. n. 112/99)
– Fermo amministrativo dei beni mobili registrati
comma 415 - All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo»
sono aggiunte le seguenti: « il concessionario può
altresì promuovere azioni cautelari e conservative,
nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie
a tutela del creditore».
comma 416 - All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 4, dopo le parole: « resta salvo il potere
dell’ufficio di segnalare azioni cautelari ed esecutive»
sono inserite le seguenti: «nonché conservative
ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore».
Si sottolinea che il comma 415, introducendo un’ulteriore
disposizione nel corpo del primo comma dell’art. 49
del D.P.R. n. 602/73, ha esplicitato chiaramente l’ambito
operativo dei concessionari ribadendo la facoltà di
promuovere ogni altra azione cautelare o conservativa ed ogni
altra azione, già prevista dalle norme ordinarie, volta
a tutelare gli interessi del creditore.
Il successivo comma 416, lettera b), introduce un’analoga
disposizione correlata al tenore di quella contenuta nel comma
precedente, infatti prevede la possibilità per gli
Enti impositori di segnalare ai concessionari, nei tre anni
successivi indicati dalla legge per la valutazione della richiesta
di discarico della quota iscritta a ruolo, oltre alle azioni
cautelari ed esecutive, anche quelle conservative ed ogni
altra azione a tutela del credito.
Dal tenore delle norme emerge che il concreto esercizio delle
azioni esecutive è lasciato, da una parte, all’apprezzamento
del singolo concessionario che dovrà valutare, in relazione
al carico iscritto in cartella, le azioni esecutive più
incisive per il recupero del credito, dall’altra anche
all’attività di verifica degli Enti creditori
che potranno richiedere al concessionario ulteriori procedure
sulla base delle notizie presenti negli archivi.
Dichiarazione stragiudiziale di terzo (art. 75 bis D.P.R.
n. 602/73)
comma 425 - Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito
il seguente:
«Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo).
- 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli
articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può
chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è
iscritto a ruolo o dei coobligati, di indicare per iscritto,
anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute
al creditore».
La disposizione introdotta dal comma 425 regola la facoltà
per il concessionario di attuare la procedura presso terzi
ed, in particolare, di richiedere in via stragiudiziale e
preventiva al terzo pignorato di indicare le cose e le somme
eventualmente dovute al contribuente debitore.
La prassi precedentemente seguita per le richieste stragiudiziali
si fondava sulla base di circolari o risoluzioni ministeriali,
collegate ad una normativa preesistente e mai abrogata quale
la Normale 77 del 1925.
L’attuale normativa consente di ripristinare l’utilizzo
dello strumento di cui trattasi che precedentemente aveva
indotto il Garante della “privacy” a richiedere
al Ministero dell’Economia e delle Finanze di rivedere
le disposizioni impartite per violazione delle norme in materia
di trattamento dei dati personali.
Di recente il suddetto Ministero, in attuazione dell’art.
75-bis sopra riportato ha dettato nuove disposizioni ed in
proposito verrà emanata apposita circolare.
Al momento le richieste dovranno essere tenute in evidenza.
Termini di notificazione della cartella e connessa condizione
di ammissibilità al discarico (art. 25, comma 1, D.P.R.
n. 602/73 e art. 19, comma 2, lettera a), d .lgs. n. 112/99)
– Indicazione della specie del ruolo (art. 12, comma
3, D.P.R. n. 602/73)
comma 416. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto
mese successivo alla consegna del ruolo ovvero» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese
successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari,
entro il sesto mese successivo nonché»;
comma 417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 12, comma 3, ( vedi art. 4 comma 3 D.Lgs n°
46/99) dopo la parola: «contribuente,» sono inserite
le seguenti: «la specie del ruolo,»;
all'articolo 19, comma 4-bis, ( vedi art. 7 comma 4 bis del
D.Lgs n° 46/99) le parole: «ad espropriazione forzata»
sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»;
nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto»;
all'articolo 25, comma 1, ( vedi art. 11 D.lgs n° 46/99)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena
di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo
a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è
relativa ad un ruolo straordinario».
comma 420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del
comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai
ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005.
La disposizione, che dovrà essere applicata ai ruoli
emessi successivamente al 1° luglio 2005, impone al concessionario
di effettuare la notifica della cartella, a pena di decadenza,
entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo
e va a modificare sia l’eventuale causa di diniego del
discarico delle quote inesigibili sia la tempistica della
notifica stessa.
Il comma 417 , per quanto riguarda le cartella di pagamento,
ha introdotto due concetti innovativi : un termine perentorio
per la notifica della stessa e la conseguente decadenza in
caso di mancata notifica.
Si ricorda al riguardo che attualmente il succitato art. 19
e fino all’entrata in vigore del comma 417 sanziona,
soltanto in caso di presentazione della domanda di discarico
per inesigibilità, il comportamento inerte del concessionario
che nei cinque mesi successivi alla consegna del ruolo, non
ha provveduto o non provvede alla notifica della cartella.
Tra l’altro l’art. 11, comma 1 del D. Lgs n°
46/99 (leggi art. 25, comma 1, del D.P.R. n° 602/73),
in tema di cartella, prevede, d’altro canto, soltanto
che il concessionario la notifichi al debitore ed agli eventuali
coobbligati nei confronti dei quali si procede.
Si evince, quindi, che non era previsto fino ad ora un termine
perentorio per la notifica della cartella nei confronti del
contribuente che poteva essere esposto indefinitivamente all’azione
esecutiva del concessionario il quale, paradossalmente, e
comunque legittimamente, poteva notificare la cartella esattoriale
entro il termine di prescrizione decennale del ruolo.
L’intervento legislativo ha modificato totalmente l’orientamento
precedente con l’introduzione del principio secondo
il quale la notifica della cartella esattoriale deve avvenire
entro una data certa, recependo, di fatto, recenti pronunce
in tal senso della giurisprudenza di merito e di legittimità
costituzionale.
Infatti la lettera c) del comma 417 ha introdotto, all’art.
25, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 un termine perentorio per
la notifica della cartella di pagamento; tale scadenza, per
i ruoli ordinari, risulta fissata all’ultimo giorno
del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo e,
per i ruoli straordinari, all’ultimo giorno del sesto
mese successivo alla loro consegna.
E’ da notare come il legislatore abbia voluto, oltre
all’inserimento di un termine per la notifica, anche
la specifica “a pena di decadenza” per sottolineare
che la cartella, dopo il periodo prescritto, cessa automaticamente
di avere validità.
Ne consegue che i concessionari, per il recupero dei carichi
iscritti a ruolo, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari
tra l’invio del ruolo e la formazione della cartella,
debbono dimostrare estrema solerzia e massima tempestività
in quella che risulta essere la prima fondamentale attività
da espletare per il recupero del credito.
È opportuno ricordare che i concessionari, diversamente
da quanto avveniva in passato, quando con gli esiti di riscossione
segnalavano soltanto se la notifica era avvenuta o meno, attualmente
debbono comunicare tutte le varie fasi di tale attività,
a partire dai tentativi di notifica fino alla notifica effettuata,in
considerazione del fatto che l’irreperibilità
del contribuente può anche essere relativa, cioè
momentanea, oppure che è stato necessario inviare apposita
delega ad altro concessionario.
Ciò perché, ai fini della valutazione dell’operato
del concessionario in sede di richiesta di discarico delle
quote inesigibili, è indispensabile dimostrare all’Ente
impositore di aver tentato la notifica della cartella utilizzando
tutte le informazioni presenti negli archivi, oltre quelle
segnalate nel ruolo.
Il comma 420 prevede che le nuove disposizioni in tema di
notifica della cartella e le altre a questa collegate, (ovvero
l’indicazione sul ruolo della specie dello stesso prevista
dalla lettera a) del comma 417, necessaria proprio per la
diversificazione dei diversi termini di notifica della cartella
di pagamento) si applicano ai ruoli resi esecutivi successivamente
al 1° luglio 2005 riconoscendo, pertanto, al sistema,
un congruo periodo per dare applicazione alle disposizioni
predette.
Conseguentemente all’introduzione dei nuovi termini
di notifica della cartella di pagamento viene altresì
modificata la previsione di cui all’art. 19, comma 2,
lettera a), del d. lgs. 112/99 concernente le cause di perdita
del diritto di discarico per effetto della mancata o ritardata
notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al
concessionario.
Il termine dei cinque mesi relativo alla notifica della cartella,
decorrente dalla data di consegna del ruolo al concessionario
per tutti i ruoli consegnati a partire dal 1° agosto 2002
e fino al 31 giugno 2005 non si applica però ai ruoli
consegnati fino al 31 luglio 2002, per i quali il termine
entro il quale i concessionari avrebbero dovuto effettuare
la notifica è quello del 31 dicembre del 2002.
I diversi termini entro i quali il concessionario deve procedere
alla notifica della cartella di pagamento si differenziano
in considerazione della diversa data di consegna del ruolo
e della diversa tipologia dei ruoli stessi e sono riportati,
per maggior chiarezza, nella tabella che segue:
Consegna del ruolo al Concessionario
Termine di notifica della cartella
ai fini del discarico
Fino al 31 Luglio 2002
Entro il 31 dicembre 2002
Dal 1° agosto 2002 al 31 giugno 2005
Entro il 5° mese successivo alla consegna del ruolo
Dal 1° luglio 2005
Entro il 12° mese successivo alla consegna del ruolo (tale
termine si applica alla notifica della cartella, a pena di
decadenza, indipendentemente dalla presentazione della quota
inesigibile)
RUOLI STRAORDINARI (resi esecutivi dal 1° luglio 2005)
Entro 6 mesi dalla consegna del ruolo (tale termine si applica
alla notifica della cartella, a pena di decadenza, indipendentemente
dalla presentazione della quota inesigibile)
RUOLO SPONTANEO ex art. 32 comma1 lett.b) del D. Lgs. 46/99
Entro il 2° mese successivo al mese di consegna del ruolo
Sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari
fino al 20 novembre 2004
comma 426 - È effettuato mediante ruolo il recupero
delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante
di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma
organica del settore della riscossione, fermi restando i casi
di responsabilità penale, i concessionari del servizio
nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le
irregolarità connesse all'esercizio degli obblighi
del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre
2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante
residente negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione
alla data del 1° gennaio 2004. L'importo dovuto è
versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale,
da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna
pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente
entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni
del presente comma.
Si segnala che le irregolarità, alle quali il comma
in commento si riferisce, sono tutte quelle oggetto di sanzioni
indicate soprattutto nel D. Lgs n° 112/99.
Uno dei punti chiave della sanatoria è proprio l’art.
19 del D. Lgs. 112/99 che riguarda la perdita del diritto
al discarico delle quote inesigibili.
Infatti, pagando l’importo stabilito di tre euro per
ciascun abitante residente negli ambiti ad essi affidati alla
data del 1° gennaio 2004, il concessionario sana le eventuali
irregolarità e, di conseguenza, potrebbe ripetere tutte
le procedure esecutive, richiedendo, dopo il completamento
delle stesse, nuovamente il discarico della quota iscritta
a ruolo e non riscossa.
La norma comunque rinvia ad apposito decreto ministeriale
la fissazione delle modalità di applicazione della
sanatoria.
Pertanto, al riguardo verranno emanate successive disposizioni.
Tenuto conto delle modifiche intervenute alla normativa, si
ritiene opportuno per maggior chiarezza allegare alla presente
i novellati D. Lgs. n° 112/99 e D.Lgs n° 46/99 e successive
modificazioni ed integrazioni,così come ulteriormente
modificati dalle norme sopra testualmente riportate.
Allegati (fonte: sito INPS.it - formato pdf)
Allegato
N.1
Allegato
N.2
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